Il Ministero del Lavoro, con nota dell’17 febbraio 2011 n. 4016, rende noto la risposta su un quesito posto dallo stesso Ministero del Lavoro all’Agenzia delle Entrate.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale delle istanze presentate dal datore di lavoro al fine di ottenere l’autorizzazione ad installare impianti ed apparecchiature audiovisive in azienda, nonché del relativo provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Direzione provinciale del Lavoro.
Il Ministero del lavoro faceva leva sull’art. 41 della Legge 300 del 1970, seguita inoltre dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, la quale ha previsto la gratuità fiscale del processo del lavoro e previdenziale.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto, con l’interpello, che non può trovare applicazione l’articolo 41 della legge 300 del 1970 perché abrogata dall’entrata in vigore dell’art. 42 del DPR 29 settembre 1973 n. 601, che prevede proprio l’abrogazione di tutte le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni fiscali diverse da quelle considerate nel decreto stesso.
Quindi, l’esenzione fiscale è limitata solo agli atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego e agli atti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro.
Trattandosi di norma di agevolazione fiscale non può trovare applicazione per analogia a casi non espressamente indicati nella stessa legge.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che sia le istanze dei datori di lavoro tese ad ottenere l’autorizzazione ad installare impianti e apparecchiature audiovisive, sia le relative autorizzazioni da parte delle Direzioni provinciali sono soggette all’imposta di bollo nella misura di euro 14,62 (art. 3 e 4 tariffa allegata al DPR 642/72).
Per maggiori informazioni si rinvia alla Direzione provinciale del lavoro di Modena.