Con il nuovo anno sono entrate in vigore le nuove norme per fiscalità e agevolazioni che disciplinano modalità di pagamenti delle P.A., crediti d’imposta per le nuove assunzioni e per gli investimenti nel Digitale, nuove regole per fatturazione e IVA per cassa. Molte le novità e le nuove misure già previste da leggi del 2012.
Per quanto riguarda le modalità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, le nuove norme per i tempi di pagamento sono disciplinate dal dlgs 192/2012, che recepisce la direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni devono pagare i fornitori in 30 giorni, con deroghe varie a 60 giorni solo in casi particolari, 30 giorni anche per le transazioni commerciali fra aziende, per le quali si possono prevedere tempi più lunghi mediante accordi fra le parti.
Il termine di 30 giorni parte dal ricevimento della fattura o di equivalente richiesta di pagamento, o dalla data di ricevimento della merce quando non è certa la data di ricevimento della fattura. Le precise indicazioni sul modo di calcolare la decorrenza dei termini, con tutti i vari casi, sono regolamentate dal comma 2 dell’articolo 1.
Nel caso dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, si può prevedere un termine superiore a 30 giorni, ma inferiore a 60, in base a un accordo fra le parti che deve essere messo per iscritto e che può avvenire solo nel caso in cui lo slittamento sia «giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione».
Il termine per i pagamenti è invece di 60 giorni per imprese pubbliche (tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al Dlgs 333/2003) ed enti pubblici dell’assistenza sanitaria (Asl, ospedali).
Nel caso di pagamenti fra imprese, è sempre possibile prevedere una clausola scritta che faccia slittare i termini oltre i 30 giorni: in questo caso l’accordo può anche prevedere tempi superiori a 60 giorni, che però non possono essere «gravemente iniqui per il creditore». I casi di iniquità che provocano la nullità delle clausole sono stabiliti in base all’articolo 7 del Dlgs 231/2002.
Nel caso in cui i pagamenti vadano oltre i termini, sono previsti tassi di mora maggiorati dell’8% sul tasso BCE (significa un tasso intorno al 10%). Nei pagamenti fra imprese si possono prevedere tassi diversi, ma con le limitazioni previste dall’articolo 7 del Dlgs 231/2002 (nullità delle clausole).
Per quanto riguarda la fatturazione, sono entrate in vigore con il 2013 le novità su fattura semplificata per operazioni sotto i 100 euro e fattura elettronica equiparata a quella cartacea in base ai commi 325-335 dell’articolo 1 della legge di Stabilità, in recepimento della direttiva europea 2010/45/Ue.
Nuove norme anche sull‘IVA per cassa, ovvero il pagamento IVA all’emissione della fattura, per le aziende che fatturano fino a due milioni l’anno. Però la disciplina va applicata a tutta la contabilità aziendale, non alle singole operazioni.
Nuove agevolazioni per il credito d’imposta. Il primo decreto sviluppo del 2012 (83/2012) prevede un credito d’imposta del 35% sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, con un tetto di 200mila euro per singola impresa. Il decreto Sviluppo bis (179/2012) prevede semplificazioni per concedere questo credito d’imposta alle start up innovative.
E infine, il decreto sviluppo bis, all’art. 11 bis concede un credito d’imposta del 25% alle imprese che investono nel digitale, sviluppando piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere digitali nel triennio 2013-2015.
APPROFONDIMENTI
*Start up innovative: agevolazioni fiscali 2013
*Start up innovative: incentivi previsti per il 2013
*Occupazione, agevolazioni alle imprese operative nella green economy