La questione è abbastanza rilevante tanto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha deciso di intervenire attraverso un suo autorevole parere.
Infatti, con interpello n. 17 del 24 maggio del 2010 il Ministero ha dato una sua risposta in merito alla problematica concernente la computabilità nella quota di riserva, ex art. 4 della legge n. 68/1999, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla stessa legge, del soggetto assunto come normodotato divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In base alla norma, i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una diminuzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Il disposto normativo non contempla le modalità procedurali da seguire ai fini della computabilità del soggetto disabile e nemmeno risultano evidenti dalla circolare n. 66/2001 dello stesso Ministero recante indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità.
Secondo il Ministero del lavoro si rileva che a seguito dell’abrogazione da parte del decreto n. 112/2008 della certificazione di ottemperanza rilasciata dagli Uffici competenti all’inserimento dei disabili, è l’attestazione da parte del datore di lavoro concernente l’osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, l’attestazione che produce i suoi effetti con riferimento al periodo considerato.
Così, qualora trattandosi di una attestazione concernente la computabilità nella aliquota d’obbligo di un lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile nel corso del rapporto con percentuale superiore al 60% e non in conseguenza di una responsabilità del datore di lavoro. La circostanza fondamentale è che il soggetto che rilascia l’attestazione sia in grado di affermare con certezza l’esistenza dei due presupposti sopraccitati.
Tali presupposti, peraltro, non necessitano di alcuna valutazione di carattere discrezionale in quanto consistono in due elementi di fatto: il primo legato ad una certificazione medica che indichi una percentuale di invalidità pari o superiore al limite legale e l’altro legato alla mancanza di una sentenza passata in giudicato che accerti responsabilità datoriali nell’accadimento di un evento infortunistico.