La Corte di Cassazione, in base alla sentenza n. 12823 del 10 giugno 2011, non ha dubbi: la certificazione Inail sull’amianto ha pieno valore probatorio e può essere utilizzata in sede giudiziale per dimostrare l’effettiva esposizione del lavoratore alla fibra letale.
Questa è una importante decisione della Suprema corte perché consente il riconoscimento dei benefici contributivi nei confronti dei lavoratori; in effetti, per la corte di Cassazione, il lavoratore che agisce per l’ottenimento del risarcimento, legge n. 257/1992, ha l’obbligo, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 – anche di dimostrare che tale ambiente abbia presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri di asbesto con valori limite superiori a quelli indicati dalle norme (nello specifico il decreto legislativo n. 277/1991, modificato dalla legge n. 257/1992).
Infatti, i lavoratori occupati nelle imprese, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, che possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni soprachiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.
La Corte di Cassazione precisa che, in caso di difficoltà di accertamento in sede giudiziale della effettiva consistenza del contatto con l’amianto nelle varie realtà aziendali, la certificazione Inail riveste pieno valore di prova documentale concernente il grado di esposizione e la sua durata e rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del ministero del Lavoro.
Per maggiori informazioni rivolgersi alle sedi dell’Inail.