L’Inail è ritornata a ribadire la sua posizione sul regime assicurativo dei tirocini formativi; in effetti, per l’ente di prevenzione, in base alla nota del 23 settembre 2011 n. 6295, il regime assicurativo dei tirocini formativi risulta confermato anche dopo le variazioni introdotte dal decreto legge n. 138/2011 e poi convertito in legge n. 148/2011.
La nota intende confermare la validità del premio che ogni soggetto promotore deve versare al nostro ente di prevenzione in campo infortunistico e sulla sicurezza sul lavoro.
In sostanza, si conferma che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Si prevede anche che le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
Nel caso che i soggetti promotori siano strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
L’Inail ribadisce che il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988: il premio riguarda tutti i soggetti direttamente impegnati nel progetto formativo e di orientamento, anche per l’eventuale formazione svolta in ambito aziendale.
In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato (artt. 127 e 190 del DPR 1124/65).
Si ricorda che il premio assicurativo deve tutelare i soggetti partecipanti e servono per garantire i livelli essenziali delle prestazioni.