L’Inail, attraverso la circolare n. 64 del 27 novembre 2012 intitolata come “Il lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt.33-40 del d. l gs. n. 276/2003 dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro). Aspetti retributivi e contributivi. Prestazioni.”, ha deciso di chiarire le novità introdotte sul lavoro intermittente dalla legge n. 92/2012 al fine di identificare e aiutare l’utenza le fattispecie di riferimento per l’applicazione del premio Inail, tenuto conto, peraltro, della progressiva diffusione di questa tipologia contrattuale.
Il lavoro svolto dall’Inail, si legge nella premessa della circolare stessa, intende offrire alcuni chiarimenti al fine di illustrare il quadro normativo modificato dalla Riforma del lavoro introdotto dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero; infatti, la nuova legge intende ridefinire le ipotesi di legittimo ricorso al lavoro intermittente, modificando la disciplina previgente, al fine di evitare che tale tipologia contrattuale “costituisca un mezzo di sfruttamento dei lavoratori” e venga “utilizzata come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare del lavoro.”
Il nostro istituto che si occupa di prevenzione e sicurezza ricorda che restano invariate le ipotesi in cui è vietato il ricorso al lavoro intermittente, ossia non è possibile ricorre al lavoro intermittente per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero così come non possono ricorrere al lavoro intermittente le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, o non abbiano rielaborato tale valutazione, ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Non solo, identico discorso qualora, e salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oggetto del contratto di lavoro intermittente
L’Inail precisa, anche, che il lavoratore non è obbligato a rispondere positivamente alla chiamata del datore di lavoro, ma solo in presenza di precisi vincoli presenti nel contratto di lavoro.