L’Inail con la circolare del 15 settembre 2010 n. 36 ha chiarito le procedure da seguire per la denuncia per via telematica della malattia professionale.
A riguardo, l’Inail ha posto in evidenza la modifica dell’articolo 53 del testo unico n. 1124/1965 delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
Infatti, al comma 5 dell’articolo 53 del predetto Testo Unico è aggiunto il seguente periodo:
“Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell’Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore”
La delibera presentata dall’Inail è stata approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010.
Secondo le indicazioni dell’Inail e in analogia a quanto già previsto per l’invio telematico della denuncia di infortunio, il datore di lavoro, che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica, è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico e che l’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore.
Il datore di lavoro, al quale l’Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal decreto del 30 luglio 2010.
In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
Ricordiamo che l’invio telematico della denuncia per malattia professionale è consentito a tutti i datori di lavoro in possesso di posizione assicurativa.
L’invio della denuncia telematica può essere effettuato per tutti i lavoratori nel settore dell’industria, dell’artigianato, del terziario, delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto.
Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dell’agricoltura.