Inail ha recentemente diffuso attraverso Internet, al sito istituzionale dell’Istituto, la nuova guida all’autoliquidazione 2011 in formato elettronico.
La guida può anche essere visionata selezionando Autoliquidazione-Guida dall’apposita combo Accesso rapido.
L’Inail informa, attraverso un comunicato stampa, che sono state apportate diverse modifiche rispetto alla versione precedente.
In effetti, il modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (Mod. 1031), nel quale è stata inserita la casella “SI” – Certifico essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781 che deve essere barrata dalle imprese artigiane in sede di Autoliquidazione 2010/2011 per essere ammessi al beneficio della riduzione contributiva in occasione dell’Autoliquidazione 2011/2012.
Nell’ambito delle Informazioni generali, l’integrazione del paragrafo Casi particolari, nel quale è stato previsto l’obbligo per le aziende artigiane senza dipendenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni, al fine di usufruire della riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780-781, n. 296/2006.
Infine, l’estensione agli Enti e alle Amministrazioni Pubbliche dell’utilizzo del modello F24 EP (Enti Pubblici) per il pagamento dei premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Al riguardo, è stato inserito il nuovo paragrafo Pagamenti dei premi INAIL modello F24 – EP (Enti Pubblici) e integrato il paragrafo Autoliquidazione premi e contributi associativi.
Ricordiamo che con l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno, comunica le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente, calcola il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente, conteggia il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione.
Non solo, il datore di lavoro, per mezzo dell’autoliquidazione premi e contributi associativi, paga il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato – F24 o il modello di pagamento F24 Enti Pubblici.
Le dichiarazioni delle retribuzioni telematiche possono essere presentate, entro il 16 marzo, anziché entro il 16 febbraio, fermo restando che i premi devono essere comunque pagati entro il 16 febbraio.
Con questa nuova iniziativa l’Inail intende completare la sua offerta finalizzata alla sicurezza sul lavoro e alla tutela degli infortuni sul lavoro.
Maggiori informazioni al sito dell’Inail.