L’Inail ha deciso di fornire alcuni chiarimenti in merito all’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta e il servizio di bike-sharing a seguito di diverse richieste da parte della sua utenza.
L’Istituto che si occupa di prevenzione infortuni, atraverso la sua nota del 7 novembre 2011 n. 8476, intende mettere in evidenza il fenomeno che ha assunto un aspetto non del tutto trascurabile. In effetti, considerata la sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile che annovera anche l’uso della bicicletta o di altri sistemi di locomozione l’Inail ha ribadito anche la posizione della Corte di Cassazione a proposito sull’argomento con la sentenza N. 9982/2006. Infatti,la corte ha affermato che il rapporto finalistico tra attività di locomozione, necessaria per raggiungere il posto di lavoro dall’abitazione, e l’attività lavorativa (e viceversa) è sufficiente a far ricomprendere, in linea di principio, l’infortunio in itinere tra quelli indennizzabili, con riferimento in particolare agli spostamenti effettuati a piedi o con il mezzo pubblico.
A proposito, con riferimento all’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, l’Inail ritiene che la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.
La nota precisa l’esclusione dell’indennizzabilità dell’evento lesivo conseguente alla libera scelta del lavoratore di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.
Al contrario, non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato.
L’Inail precisa che alle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano necessitato l’uso della bicicletta.