Il nostro Ente che cura la prevenzione degli infortuni sul lavoro, attraverso la sua nota del marzo 2013, n. 2290, fornisce chiarimenti sull’omessa o tardiva denuncia.
L’osservazione dell’INAIL arriva in seguito a diverse richieste di chiarimenti sull’importante materia e in ordine all’applicabilità della sanzione in oggetto nei casi in cui sia decorso il periodo massimo di conservazione dei libri aziendali o sia intervenuta la cessazione dell’azienda.
In particolare, si chiedono maggiori chiarimenti riferimento all’ipotesi di denuncia di malattia professionale in considerazione della possibilità della manifestazione della stessa a distanza di molto tempo dall’esposizione a rischio.
L’INAIL ribadisce, in prima battuta, che il soggetto preposto a informare l’Istituto è chi detiene la titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il datore di lavoro per gli effetti dell’articolo 53 del Testo Unico, o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa.
In particolare, l’articolo citato prevede a tutti gli effetti un obbligo a carico del datore di lavoro e non una mera facoltà e ciò ne consegue che, in presenza di omessa o tardiva denuncia, è prevista, a carico del datore di lavoro, l’irrogazione delle sanzioni previste.
Non solo, gli obblighi permangono anche in capo a colui che è stato in passato datore di lavoro del lavoratore e, tuttavia, tali obblighi non sono assoluti né illimitati.
Questo consegue che l’obbligo di denuncia presuppone la possibilità di adempiere e, pertanto, la sanzione può essere irrogata solo quando non vi sia, da parte del datore di lavoro, giustificato motivo per l’omissione o il ritardo.
Infatti, l’INAIL precisa che le sanzioni possono essere irrogate in presenza di un comportamento colpevole e graduate in base all’entità della colpa stessa; nel nostro ordinamento, infatti, non è consentito applicare sanzioni prescindendo dal comportamento del soggetto che ha commesso la violazione.
In questo caso si veda l’articolo 3 della legge n. 689/1981, ovvero
[…] nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa