L’Inail ha voluto chiarire, mediante la circolare n. 51 del 15 dicembre 2010, alcune questioni sui rapporti di lavoro nel settore edile e contratti di lavoro part-time.
Infatti, l’istituto per la tutela degli infortuni sul lavoro ha stabilito che i datori di lavoro esercenti attività edile, , anche se in economia sul territorio italiano, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (la cosiddetta retribuzione virtuale).
Secondo le precisazioni dell’Inail l’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale dà luogo al versamento di una contribuzione virtuale ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.
Più precisamente, ai fini del computo dell’orario contrattuale, l’imponibile contributivo può essere abbassato solo in presenza di assenze giustificate espressamente indicate dalla legge o da decreti ministeriali.
L’Inail precisa che sono causali di assenza giustificata che non comportano versamento della contribuzione, così come stabilisce il Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito, con modificazioni nella Legge 8 agosto 1995 n. 341 articolo 29 e decreto 16 dicembre 1996, le assenze per malattia, infortuni o scioperi.
Non solo, rientrano tra questa ipotesi anche le ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili o i permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue.
Devono essere anche considerate le eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione, i periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive -per i lavoratori che non le hanno maturate – e i periodi di assenza per frequenza a corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili anche se indennizzati dagli Enti medesimi.