L’attesa è stata lunga ma dal 30 luglio è entrato in vigore la norma che stabilisce le direttive da seguire, e che tra l’altro coprono ogni aspetto, per chi intende aprire un centro estetico con le relative procedure da seguire per garantire la sicurezza dell’utenza e dei propri dipendenti.
Il decreto interministeriale – ministero dello Sviluppo economico e ministero della Salute – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 luglio ed è entrato in vigore il 30 dello stesso mese.
Per Carlo Grandi, ricercatore del dipartimento di Medicina del lavoro dell’INAIL (ex Ispesl) ha osservato che
Si tratta di un notevole passo avanti, soprattutto per quanto riguarda due ambiti di pratica estetica in crescente e tumultuosa espansione: abbronzatura artificiale e trattamenti con utilizzo di apparati laser. Le apparecchiature impiegate nei centri estetici, a seconda del tipo di energia erogata, possono esporre il cliente e, in alcuni casi, l’operatore che le utilizza a varie tipologie di rischio (elettrico, meccanico, termico, da radiazioni, da vibrazioni), con potenziali effetti sullo stato di salute dell’esposto, in termini di danni immediati o, in alcuni casi, a lungo termine
Grazie a questa possibilità, l’Inail ribadisce la sua convinzione che se si stabiliscono delle regole è anche più facile tracciare i diversi profili di sicurezza. In effetti, per l’Inail la sicurezza è l’elemento cardine di questo importante decreto che fissa finalmente alcuni riferimenti oggettivi per un settore da sempre, diciamo così, borderline tra la medicina e la pratica estetica.
Il decreto interministeriale aggiorna alcuni punti della legge 1 del 1990. Ricordiamo che questa legge disciplina l’attività di estetista prevedendo un percorso di qualificazione ma che, poi, nella pratica era troppo generico perché rimandava ad un decreto attuattivo ma arrivato. In effetti, con il decreto di fine luglio ha aggiornato l’elenco delle apparecchiature “estetiche” riportato nella legge 1 del 1990 e, soprattutto, ha fornito per ognuna di esse, una scheda tecnico-informativa con finalità di utilizzo in campo estetico, modalità di esercizio, cautele d’uso e conoscenze specifiche per l’utilizzatore di ciascuna tipologia di apparecchio.
Fonte Inail.