La tutela Inail deve essere totale e non deve solo salvaguardare le attività compiute durante l’esecuzioni di mansioni tipiche del contratto di lavoro, ma anche patologie che possono sopraggiungere successivamente, magari a distanza di qualche giorno.
Questa è il senso di una sentenza della Corte di Cassazione, per essere precisi la sentenza n. 27831 del 30 dicembre 2009, relativa a un caso avente per oggetto il decesso di un lavoratore verificato dopo entro le 24 ore dalla fine del proprio turno lavorativo.
Secondo la decisione della Suprema Corte non può essere escluso il nesso causale tra lo sforzo legato alla prestazione lavorativa e l’evento che ha causato la morte.
In questo caso è pienamente legittimo da parte degli eredi formulare una richiesta di pagamento di rendita indiretta a carico dell’INAIL.
Infatti, la Corte di Cassazione ha ravvisato che la causa violenta richiesta dall’articolo 2 del DPR n. 1124 del 1965 per l’indennizzabilità dell’infortunio è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l’infortunato sia addetto purché lo sforzo stesso, ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione.
Nel caso particolare il lavoratore era adibito a un’attività che richiedeva un intenso dispendio energetico.
I giudici della Corte, stando alla sentenza, osservavano che la predisposizione morbosa de lavoratore non esclude il nesso causale fra lo sforzo fisico (o le situazioni di stress emotivo ed ambientale) e l’evento infortunistico, anche in relazione al principio dell’equivalenza causale di cui all’articolo 41 cp, che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro.
In questo caso, secondo la Cassazione, si riconosce anche un ruolo di concausa ad una pregressa malattia e con preesistenti fattori patologici possono rendere più gravose e rischiose per il lavoratore attività in genere non comportanti conseguenze negative, ma, nella fattispecie, possono portare conseguenze invalidanti.