Il datore di lavoro può usufruire di alcuni incentivi economici per assumere apprendisti professionalizzanti in somministrazione. Infatti, gli incentivi si possono dividere in due gruppi, ovvero un incentivo di tipo normativo e uno di tipo economico.
In effetti, il datore di lavoro che voglia procedere all’assunzione di un apprendista può inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria che gli sarebbe spettata in caso di assunzione tipica o di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla sua anzianità di servizio .
Il legislatore prevede che, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Non solo, il datore di lavoro può anche chiedere un incentivo economico per ogni apprendista in relazione alla dimensione dell’impresa. Infatti, il datore può chiedere un incentivo del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali qualora occupi almeno 9 persone o, in alternativa, di una quota pari a 1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo se il datore occupa un numero di lavoratori superiori a 9 dipendenti.
Si ricorda che per i contratti di apprendistato stipulati dall’1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro occupanti sino a 9 dipendenti, questi possono chiedere uno sgravio contributivo pari al 100% nei primi tre anni di rapporto.
Ricordiamo che l’apprendistato professionalizzante in somministrazione può essere realizzato per i datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi.
In merito all’età degli apprendisti ricordiamo che l’apprendistato professionalizzante riguarda i lavoratori tra i 18 e i 29 anni ( e 364 giorni), secondo quanto previsto in generale dall’articolo 4 del Testo unico sull’apprendistato.
Non solo,
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età