Nella circolare n. 137 del 12 dicembre 2012, l’INPS comunica le istruzioni per la richiesta di incentivi all’assunzione di disoccupati o in CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) da almeno 24 mesi e di lavoratori in mobilità. Gli incentivi sono uno sconto del 50% sui contributi previdenziali per 36 mesi, purché i nuovi assunti non sostituiscano dipendenti licenziati dalla stessa azienda per giustificato motivo oggettivo, riduzione del personale o sospesione.
Gli incentivi saranno applicati alle assunzioni disoccupati, a trasformazioni e proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016. In base alla L. 223/1991 sono previsti incentivi mirati alla trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato sottoscritto con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, anche se questo dura fino a 12 mesi.
Nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta prima della scadenza degli incentivi fruiti quando il rapporto era a termine, il datore di lavoro ha diritto all’incentivo indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato.
In sintesi i casi in cui è possibile fruire degli incentivi all’assunzione:
*Se il datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità un contratto a termine di 12 mesi e lo trasforma allo scadere del dodicesimo mese ha diritto ad incentivi complessivi di 24 mesi.
*Nel caso che il datore di lavoro stipuli con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità un contratto a termine di 15 mesi e poi lo trasforma al quindicesimo mese avrà diritto solo alla riduzione contributiva per i primi 12 mesi del rapporto e non agli incentivi per la trasformazione.
*Il datore di lavoro che stipula un contratto per sei mesi e poi lo proroga per altri sei e infine lo trasforma a tempo indeterminato potrà fruire della riduzione contributiva per complessivi 24 mesi.
*Nel caso che il datore di lavoro stipuli un contratto per sei mesi, poi lo proroga per altri nove e infine lo trasforma a tempo indeterminato avrà diritto alla riduzione contributiva per i primi 12 mesi cumulando l’intera durata del primo rapporto e i primi sei mesi del secondo rapporto, conseguente alla proroga; al beneficio per la trasformazione, se questa interviene (e decorre) entro i primi sei mesi del secondo rapporto, ma non al beneficio per la trasformazione se questa interviene in un tempo successivo perché viene superato il termine di dodici mesi complessivi previsto dall’art. 8, co. 2, l. 223/1991.
*Il datore di lavoro che stipula un contratto per tre mesi, poi dopo sessanta giorni stipula un secondo contratto per nove mesi e infine effettua la trasformazione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall’art. 5, co, 3, d.l.vo 368/ 2001 in materia di successione dei contratti a termine, potrà fruire del beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a termine e poi la riduzione di dodici mesi conseguente alla trasformazione.
*Il datore di lavoro che stipula un contratto per tre mesi, poi dopo sessanta giorni, stipula un secondo contratto per 12 mesi e infine effettua la trasformazione a tempo indeterminato in conformità di quanto previsto dall’art. 5, co, 3, d.l.vo 368/ 2001 nella successione dei contratti a termine, potrà fruire degli incentivi all’assunzione per 12 mesi complessivi per i rapporti a termine e dell’incentivo per la trasformazione entro il nono mese del secondo rapporto.