L’Inps, con il messaggio n. 2891 del 17 febbraio 2012, intende dare ulteriori chiarimenti alle aziende ammesse agli incentivi all’occupazione previsti dalla Legge n. 191/2009 – anno 2010. Infatti, il nostro maggiore istituto previdenziale comunica che si è conclusa l’istruttoria delle istanze pervenute e la verifica della sufficienza delle risorse stanziate, per la partecipazione delle aziende ammesse ai benefici per l’anno 2010 relativamente agli incentivi all’occupazione previsti, in via sperimentale, dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151.
Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito istituzionale dell’Inps mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo.
Alle aziende in questione saranno attribuiti, a cura della Direzione generale, i codici autorizzazione previsti dalla circolare n. 22/2011 in relazione ai tre diversi benefici, ovvero per disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, primo periodo, della disposizione citata) o che che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, secondo periodo, della disposizione citata) e, infine, i disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151 della disposizione citata).
L’Inps ricorda che per le operazioni di conguaglio le aziende utilizzeranno i codici Uniemens illustrati nella circolare citata (paragrafi A.5.3, B.4.3 e D.6.3); le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.
Non solo, l’Istituto evidenzia pure che le istruzioni impartite con la comunicazione si riferiscono esclusivamente ai datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens; nella fruizione dell’incentivo i datori di lavoro agricolo seguiranno invece le sole indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 31 gennaio 2011.