Una doppia opzione per gli incentivi all’assunzione con contratto di apprendistato di giovani iscritti nelle liste di mobilità.
Infatti, all’assunzione di apprendisti in mobilità è possibile applicare sia l’ordinaria disciplina di apprendistato con relativo regime contributivo sia l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in mobilità, come spiegato dall’Inps nella circolare n. 128/2012, che chiarisce le novità del Testo Unico dell’apprendistato (dlgs n. 167/2011) dopo la Riforma Fornero (legge n. 92/2012).
L’articolo 7, comma 4, del Testo Unico disciplina proprio quella forma speciale di apprendistato che è quella che riguarda gli apprendisti in mobilità. Questo rapporto di lavoro è contrassegnato da due caratteristiche: le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione e non sono previsti requisiti d’età del lavoratore come previsti invece dalla disciplina generale, in base a quanto chiarito dal ministero del lavoro (interpello n. 21/2012)
L’Inps chiarisce che, per l’apprendistato stipulato con apprendisti in mobilità, il datore di lavoro ha l’obbligo contributivo del 10% per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione dopo la quale si torna alla contribuzione normale. Per ogni mensilità di paga corrisposta all’apprendista, il datore di lavoro fruisce del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Comunque, per fruire degli incentivi per assunzione apprendisti in mobilità, il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere all’Inps una dichiarazione dettagliata di responsabilità.
Nel caso in cui l’apprendista in mobilità abbia i requisiti anagrafici e soggettivi per uno dei tre tipi di apprendistato, si può applicare la disciplina ordinaria ovvero una dei tre tipi con relativo regime contributivo compresa la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione e la disciplina speciale per gli assunti dalle liste di mobilità (incluso il regime della legge n. 223/1991), a condizione che datore di lavoro e lavoratore abbiano inserito nel contratto, per iscritto, la clausola di rinuncia alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione.
Inoltre, l’Inps precisa ancora: in caso di apprendistato con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non abbiano l’età prevista per uno dei tre tipi di apprendistato viene esclusa la facoltà del recesso al termine del periodo di formazione e, inoltre, per gli apprendisti in mobilità non vengono prorogati di un anno i benefici contributivi, in caso di proseguimento del rapporto di lavoro dopo il periodo di formazione e non si applica lo speciale sgravio contributivo in caso di assunzione dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
APPROFONDIMENTI
*Incentivi apprendistato programma Amva
*Incentivi assunzione apprendisti in studi professionali
*Mobilità per apprendisti
buon giorno sono stefano,ho 37 anni, ho iniziato a lavorare quando ne avevo 14 e nel corso del tempo ho maturato molte esperienze dalla meccanica alla cucina. Preciso che 4 anni fa comprai un bar che poi mi ha portato al fallimento. adesso sono rimasto disoccupato e senza soldi portato allo sfascio. mi confesso a voi per trovarmi un lavoro nell’ambito della ristorazione che nel pacchetto ci sia vitto e alloggio xke purtroppo non dispongo di finanze e i miei familiari non sono più disposti a mantenermi. grazie mille il mio cel 3470584704