Il decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modifiche e integrazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, prevede un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della legge 223/1991.
Infatti, ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro così come stabilisce l’articolo 1 della legge 21 luglio 1991 n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
L’incentivo viene erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
La legge non definisce uno specifico contratto individuale di lavoro, ma l’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumano a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.
Al contrario, l’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale.
Non solo, l’incentivo non spetta nemmeno se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, o, in alternativa, intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Se però l’assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento è possibile ricorre all’incentivo.
La legge è abbastanza tassativa; in buona sostanza il legislatore ha escluso la possibilità di ricorrere all’incentivo quando il datore di lavoro ha in atto sospensioni per crisi aziendali, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale con procedimento di trattamento straordinario di integrazione salariale. Oppure non è nemmeno consentito ricorrere all’incentivo quando il datore di lavoro ha effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l’assunzione.
Esiste però una deroga, ossia anche in presenza di queste situazioni è possibile ricorrere all’incentivo se si dimostra che l’assunzione è finalizzata ad acquisire professionalità non in contrasto con quelle dei lavoratori coinvolti nelle riduzioni o sospensioni.