Nel panorama legislativo italiano esistono diversi strumenti utili come incentivi per il reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito.
La legge di stabilità prevede che le misure sperimentali siano prorogati anche per l’anno 2011.
Tra gli strumenti che hanno a disposizione i datori di lavoro possiamo senza dubbio mettere l’accento sull’assunzione di lavoratori titolari di indennità di mobilità, così come prevede la legge 223/1991.
In buona sostanza, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.
Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quanto previsto.
Non solo, sempre in accordo alla legge n. 223/1992, al datore di lavoro che, senza esservi tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Questo contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree appositamente individuate.
Ricordiamo che per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell’assunzione, legge 29 aprile 1949 n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.
La legge n. 223 del 1991 prevede anche uno sgravio contributivo per l‘assunzione di beneficiari di trattamento speciale di disoccupazione, articolo 20.
In questo caso ai lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, nonché quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono essere assunti nominativamente mediante chiamata da apposite liste, legge 29 dicembre 1990 n. 407, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell’azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’art. 2 della legge 12 agosto 1977 n. 675.
Non solo, i datori di lavoro non devono aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l’assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.