L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulle agevolazioni previste per i premi corrisposti dal datore di lavoro per incrementi di produttività previsti per il l’anno 2011.
Ricordiamo che gli incrementi di produttività, fino a 6 mila euro, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10 per cento se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti perché vale il principio generale di libertà di azione sindacale previsto dall’articolo 39 della Costituzione.
In questo caso è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel Cud che tali somme siano state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che siano legate all’incremento della produttività.
In effetti, per i contratti collettivi di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma, ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e riconducibili, a livello di fonti del diritto.Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della applicazione della imposta sostitutiva, è condizione sufficiente l’attestazione, da parte del datore di lavoro nel CUD, che le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.
Si ricorda che sono soggetti a imposta agevolata fra l’altro lo straordinario, il lavoro a tempo parziale, quello notturno e quello festivo, le indennità di turno o le maggiorazioni retributive legate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.
L’Agenzia consente la stipulazione di appositi accordi, o contratti territoriali o anche solo aziendali, che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento (come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.) al fine di mantenere l’operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura.
L’Agenzia ricorda che, ai fini della disposizione, gli importi sono assoggettabili alla imposta sostitutiva anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (che possono anche essere di rilevanza nazionale come in caso di imprese con pluralità di impianti e siti produttivi) che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valutazione della parte del datore di lavoro, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale.