L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro, allo scopo di offrire tutti i necessari chiarimenti in relazione all’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, hanno deciso di emanare una circolare congiunta il 14 febbraio 2011.
I due organismi chiariscono che, per quanto concerne il periodo d’imposta 2011, l’articolo 53 del decreto n. 78 del 2010 ha previsto l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro.
Si rileva preliminarmente che, pur mancando nella norma di proroga il richiamo alla facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva, l’opzione deve ritenersi applicabile anche nel periodo d’imposta 2011.La norma di proroga nell’innalzare da 35.000 euro (limite previsto per il 2009 e il 2010) a 40.000 euro il limite reddituale dell’anno precedente previsto per beneficiare della agevolazione ha nel contempo ristretto l’ambito oggettivo della disposizione limitandolo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
La circolare pone in evidenza i diversi istituti normativi che possono dare luogo alla applicazione della misura in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
A questo proposito si segnala che per lo straordinario è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario, ovvero la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie. Il lavoro a tempo parziale è detassabile, al contrario, l’intero compenso per lavoro supplementare, ovvero il lavoro reso oltre l’orario concordato, ma nei limiti dell’orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale.
La circolare pone anche in evidenza il lavoro notturno: in questo caso sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno, mentre per il lavoro festivo è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica.
La circolare congiunta pone anche in considerazione le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.