Il nostro primario istituto previdenziale italiano del settore privato ha fornito diversi chiarimenti in merito alla legge sul riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in caso di ricovero. In effetti, l’Inps osserva che, in base al disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1 della legge n. 18/1980, rimangono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto così come non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.
Il chiarimento dell’Inps arriva con il messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011.
L’Inps chiarisce che per ricovero gratuito si deve intendere qualsiasi ricovero presso le strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base. Il ricovero è a pagamento quando l’interessato, o chi per lui, versa per intero o in parte la retta.
L’interessato, allo scopo di mantenere l’indennità di accompagnamento, dovrà presentare idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell’interessato o dei suoi familiari.
In effetti, per decisione della stessa Corte di Cassazione, il ricovero non è un elemento ostativo per il riconoscimento del diritto, ma si pone come limite dell’erogazione dell’indennità per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore. In questo modo, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero.
L’Inps tiene a precisare che, in linea generale e ferma restando la necessità di un esame puntuale delle singole concrete situazioni, i ricoveri in strutture, quali le residenze sanitarie assistenziali, autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-sanitarie di assistenza alle persone anziane, non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’erogazione della prestazione economica.