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Indennità di disoccupazione: risoluzione consensuale 2012

 L’Aspi, ovvero la nuova indennità di disoccupazione, spetta anche nel caso in cui la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia avvenuta nel 2012. Sorge così un problema, in quanto la disciplina che riguarda l’indennità di disoccupazione resta in vigore fino al 31 dicembre 2012, ma l’Assicurazione sociale per l’Impiego parte dal 1° gennaio 2013.

L’Inps, nel messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, così chiarisce: “L’esito descritto è sostenibile attraverso una interpretazione letterale della normativa sopra richiamata. Parimenti, non può non essere evidenziato che questa interpretazione provoca una disparità di trattamento consistente in una mancata tutela nei mesi di “transizione” del 2012, in presenza di una procedura conciliativa che solo nel 2013 potrà portare al riconoscimento di una indennità di disoccupazione collegata all’ASPI”.

Peraltro, in base al nuovo art. 7 della legge n. 604 del 1966, la conciliazione è possibile dal 18 luglio 2012 e prevede l’Aspi come indennità di disoccupazione riconosciuta se datore di lavoro e lavoratore arrivano alla risoluzione consensuale. Ma resta un interrogativo: come indennizzare il lavoratore che ha perduto il lavoro per risoluzione consensuale intervenuta tra il 18 luglio 2012 ed il 31 dicembre 2012, quando l’Aspi non è ancora in vigore?

Sta di fatto che sono state respinte molte domande di indennità di disoccupazione ordinaria, attualmente in vigore per cessazione del rapporto di lavoro in seguito a risoluzioni consensuali ottenute in sede conciliativa con apposita procedura (Leggi anche Aspi nella risoluzione consensuale: diritto all’indennità di disoccupazione).

Secondo il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, la procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 della legge n. 604 del 1966) conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configura una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, che giustifica il diritto del lavoratore alla tutela dell’indennità di disoccupazione.

Pertanto, il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, attivata dal 18 luglio 2012, se in possesso dei richiesti requisiti assicurativi e contributivi, ha diritto all’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino alla cessazione intervenuta entro il 31 dicembre 2012.

Pertanto, le sedi Inps dovranno definire in base a questo principio le domande di indennità di disoccupazione non ancora definite e provvedere al riesame, in autotutela, delle domande respinte di indennità di disoccupazione ordinaria presentate in seguito alle procedure conciliative attivate dal 18 luglio 2012.

La circolare dell’Inps precisa: “Ai sensi dell’art.2 comma 5, della legge di Riforma del lavoro sono esclusi dalla fruizione dell’Aspi i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione (di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n.604 come modificato dall’art.1 comma 40 della legge n. 92 del 2012), nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, disposto da datori di lavoro aventi il requisito dimensionale di cui all’art. 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b) della legge di riforma”.

APPROFONDIMENTI
*La nuova indennità di disoccupazione mini Aspi 2012
*Aspi da gennaio 2013: requisiti per indennità mensile disoccupazione

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