Le lavoratrici autonome artigiane, commercianti e agricole hanno diritto ad una indennità di maternità pari all’80% delle retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite dalla legge di anno in anno. L’indennità di maternità viene pagata direttamente dall’Inps dopo il parto.
La lavoratrice autonoma deve avere precisi requisiti per esercitare il diritto all’indennità di maternità: deve essere iscritta nella rispettiva gestione previdenziale ed essere in regola con il versamento dei contributi. In tal caso ha diritto ad un’indennità di 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi dopo la stessa data per un totale di 5 mesi.
L’indennità di maternità, in quale misura
Abbiamo già specificato in apertura che l’indennità di maternità viene erogata nella misura dell’80% delle retribuzioni convenzionali giornaliere per tutto il periodo in cui è concesso il congedo, ovvero per cinque mesi così distribuiti: due prima del parto e tre dopo il parto. L’importo giornaliero dell’80% cambia in rapporto alle regole previste da ognuna delle gestioni previdenziali Inps.
Iscriversi alla gestione, i termini
I termini per l’iscrizione alla gestione variano in rapporto alle varie categorie dei lavoratori. Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono presentare la domanda di iscrizione entro 30 giorni dall’inizio del periodo da indennizzare. I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli devono provvedere alla prima iscrizione negli elenchi entro il termine di 90 giorni dall’inizio dell’attività.
ALCUNI FLASH SUI VARI CASI LEGATI ALLA MATERNITÀ
*Alle lavoratrici autonome non è richiesta l’astensione obbligatoria dal lavoro.
*In caso di adozione o affidamento, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità per i 3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nell’anagrafica della nuova famiglia. A condizione che, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il bambino non abbia superato i 6 anni per adozione o affidamento di bambini italiani; i 18 anni per adozione o affidamento di minori stranieri.
*In caso di interruzione di gravidanza spontanea o volontaria dopo il terzo mese, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità per un periodo di 30 giorni. Non ha diritto a nessuna indennità in caso di aborto clandestino, considerato un reato.
*In caso di cancellazione dalla gestione previdenziale di competenza durante il periodo di maternità, il diritto all’indennità cessa dalla stessa data in cui viene effettuata la cancellazione.
Buongiorno, io sono impiegata part-time nel settore commercio e poi sono socia nella ditta di mio padre. Sto cercando notizie su come devo comportarmi quando diventero’ mamma.grazie