L’indennità di mobilità è transitoria e non sarà più presente nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2017: per il biennio 2013/2014 la durata dell’indennità di mobilità non cambia, ma sarà ridotta solo a partire dal 1° gennaio 2015.
Pertanto, in base alla legge di conversione del D.L. n. 83/2012 (cosiddetto Decreto Sviluppo), fino al 2014 la durata dell’indennità di mobilità resterà pari a 12 mesi per i lavoratori che non hanno compiuto 40 anni, 24 mesi per gli ultraquarantenni e 36 mesi per i lavoratori ultracinquantenni. Non cambia, nello stesso periodo, il trattamento migliorativo per i lavoratori residenti al sud, che possono beneficiare di un’indennità pari a 24 mesi (sotto i 40 anni), 36 (tra 40 e 50 anni) o 48 mesi (oltre 50 anni).
Fino al 31 dicembre 2016, le aziende che hanno l’obbligo di versare il contributo per la collocazione in mobilità dei dipendenti saranno esenti dall’obbligo di versare il nuovo contributo aggiuntivo per i licenziamenti. Però, dal 1° gennaio 2017, il contributo sarà moltiplicato per 3 volte in caso di licenziamenti collettivi per eccedenza di personale che non siano stati concordati mediante accordo sindacale e con relativa dichiarazione.
Il diritto al beneficio Aspi e mini-Aspi può anche decadere in situazioni non compatibili con l’Aspi, che devono essere rimosse per evitare la decadenza del trattamento. Ad esempio, sono incompatibili l’indennità di disoccupazione e il diritto all’assegno ordinario di invalidità in quanto, secondo la legge, il diritto per un trattamento esclude il diritto all’altro trattamento; tuttavia il lavoratore che già percepisce l’assegno di invalidità può rinunciare all’assegno di invalidità e conservare l’indennità di disoccupazione Aspi. In tal caso, il lavoratore assicurato ha l’obbligo di restituire l’indennità che abbia eventualmente continuato a percepire (comma 41 dell’art. 2).
Tra le novità introdotte dalla riforma l’abrogazione, dal 1° gennaio 2013, di una serie di misure mirate a fronteggiare la crisi occupazionale nel settore del trasporto aereo, con particolare riferimento al personale Alitalia (art. 1-bis del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249). E dal 1° gennaio 2014 altre abrogazioni per la normativa relativa all’istituzione dei fondi bilaterali degli pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità; per la norma istitutiva del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo e infine, per ora, per la norma istitutiva del fondo bilaterale per il risanamento della società Ferrovie dello Stato S.p.A.
In caso di ricorsi amministrativi in materia di Aspi, competente è per legge il Comitato provinciale dell’Inps, che ha la facoltà di decidere in via definitiva i ricorsi ai provvedimenti in materia di prestazioni dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).
APPROFONDIMENTI
*Riforma del lavoro, l’impatto su previdenza e pensioni: aggiornamenti
*Le liste di mobilità e l’indennità di mobilità: cosa sono e a cosa servono