Anche per l’anno 2012 è stata confermata l’indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto che cessano il loro rapporto di lavoro; in effetti, il Parlamento ha deciso di usufruire le stesse provvidenze dello scorso anno a questa tipologia di lavoratori grazie alla conferma anche per l’anno in corso del decreto Milleproroghe, ossia del decreto legislativo n. 216/2011.
Grazie a questa conferma, i collaboratori a progetto che cesseranno la loro attività potranno usufruire, una tantum, dell’indennità di disoccupazione in presenza di particolari requisiti.
Infatti, le disposizioni prevedono che per usufruire dell’indennità è necessario che i collaboratori coordinati e continuativi devono versare, in via esclusiva, alla gestione separata i propri contributi. Non solo, è anche necessario che il collaboratore deve poter vantare un contratto con un solo datore di lavoro.
Da un punto di vista retributivo, il collaboratore deve dimostrare, nell’anno precedente a quella di cessazione, di aver conseguito un reddito lordo non inferiore a 5mila euro e non superiore ai 20mila e devono essere versati alla gestione separata un numero di contributi non inferiore ai tre mesi.
L’Inps, una volta esplicati i necessari controlli, provvederà a elargire il contributo.
Accanto ai requisiti necessari riferiti all’anno precedente, il collaboratore ha anche la necessità di rispettare altri riferiti all’anno in corso. Infatti, il collaboratore continuativo coordinato, nell’anno di cessazione del contratto con un datore di lavoro, deve poter dimostrare dell’accredito contributivo di almeno pari ad una settimana. L’interessato, infine, deve anche essere privo di un contratto di collaborazione da almeno due mesi, o almeno al momento della stipula della domanda con l’Ente previdenziale in questione.
L’Istituto previdenziale, al fine di elargire il contributo chiede al soggetto la disponibilità ad accettare un nuova proposta di lavoro, magari attraverso uno specifico percorso formativo.
In base alle deliberazioni, si ricorda che il contributo è erogato in un’unica soluzione ed è pari al 30% del reddito percepito nell’anno precedente con un limite massimo di 4mila euro.