Il 31 marzo scade il termine per presentare all’ Inps la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti.
L’indennità erogata dall’istituto previdenziale intende dare un aiuto a tutti i lavoratori dipendenti che non hanno raggiunto il requisito minimo richiesto (non meno di 52 settimane negli ultimi due anni) per ottenere la disoccupazione ordinaria e copre i periodi di disoccupazione dell’anno precedente.
In modo particolare, è una provvidenza economica rivolta per chi ha svolto lavori brevi e discontinui, ad esempio le supplenze del personale precario della scuola privata.
Per ottenere l’indennità è necessario che l’interessato dimostri di aver lavorato nel 2009 per non meno di 78 giorni di calendario e di aver versato almeno un contributo entro il 1° gennaio 2008.
Non solo, l’interessato deve essere iscritto all’Inps da almeno due anni ai fini della disoccupazione.
L’istituto previdenziale eroga il trattamento economico solo se il rapporto di lavoro si è concluso per licenziamento o per scadenza del contratto.
Non è possibile ottenere l’indennità quando il rapporto di lavoro si è concluso mediante dimissioni volontarie ad eccezioni delle lavoratrici madre o per dimissioni per giusta causa.
L’indennità erogata dall’Inps è concessa per un massimo di 180 giorni.
Il contributo non è stabilito in misura fissa ma rappresenta una quota variabile in riferimento alla propria retribuzione.
In effetti, per retribuzioni fino a 1.917,48 euro il contributo massimo è pari a 886,31 euro e, al contrario, per una retribuzione mensile superiore a 1.197,48 l’Inps eroga non più di 1.056,26 euro.
L’importo viene erogato per il 35% per i primi 120 giorni e del 40% per i successivi e fino al 180° giorno.
L’importo è poi pagato dall’istituto previdenziale in un’unica soluzione.
Il lavoratore che, nell’anno solare di riferimento, ha prestato la sua attività esclusivamente come parasubordinato con iscrizione alla Gestione separata non ha diritto alla prestazione.
Ricordiamo che nel caso in cui la domanda venga respinta l’assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di rifiuto.
L’ultima frase del post mi è stata molto utile.
Grazie 🙂