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Indennità disoccupazione mini-ASpI: domanda telematica e chiarimenti vari

 La domanda per l’accesso all’indennità di disoccupazione mini-ASpI, per i periodi di disoccupazione nel 2012, dovrà essere presentata, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013, in quanto il 31 marzo e il 1° aprile sono giorni festivi. Si precisa che la domanda potrà essere inviata esclusivamente per via telematica.

L’Inps precisa che, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la liquidazione dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI avverrà in un’unica soluzione e non a cadenze mensili, allo scopo di evitare il sovrapporsi di liquidazioni di prestazioni di natura uguali, ma soggette a una disciplina diversa.

Se una domanda per indennità di disoccupazione mini-ASpI viene presentata nel 2013, i periodi contributivi utilizzati per un’eventuale indennità “mini-ASpI 2012”, presenti nell’anno precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, saranno utili per il diritto e il calcolo dell’indennità di riferimento, ma non per la durata dell’indennità richiesta. Invece, i periodi contributivi del 2012 rimarranno utili per tutti i fini di un’indennità mini-ASpI nel caso che manchi la domanda “mini- ASpI 2012”.

Se una domanda “mini-ASpI 2012” dopo una precedente domanda mini-ASpI viene presentata nel periodo previsto, l’Inps di riferimento interromperà la liquidazione e/o il pagamento della mini-ASpI e provvederà a liquidare in via prioritaria la “mini-ASpI 2012”, a riliquidare la mini-ASpI detraendo i periodi contributivi utilizzati per la “mini-ASpI 2012” e al recupero di eventuali somme pagate in esubero su una delle prestazioni.

Gli operai agricoli a tempo determinato sono esclusi dall’indennità di disoccupazione mini-ASpI anche per il 2012, anzi sono esclusi da tutte le nuove indennità ASpI e mini-ASpI. Quindi non potranno fruire della disoccupazione ordinaria agricola con requisiti ridotti né di quella a regime per disoccupazione involontaria dal 1° gennaio 2013, né di quella di disoccupazione per eventi già intervenuti nel 2012.

Quindi, saranno respinte le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate entro il 2 aprile 2013 dagli operai agricoli a tempo determinato che non abbiano il requisito contributivo normale (102 contributi giornalieri per attività lavorativa dipendente con prevalenza nel settore agricolo nel biennio 2011-2012).

Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012” sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi, pari alle retribuzioni imponibili previdenziali degli ultimi due anni. Detti contributi figurativi saranno collocati nell’anno di competenza, naturalmente il 2012, e sono utili per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici, tranne nei casi in cui sia previsto solo il calcolo dei contributi effettivamente versati. Il diritto all’assegno per il nucleo familiare rimane.

APPROFONDIMENTI
*La nuova indennità di disoccupazione mini Aspi 2012
*Aspi da gennaio 2013: requisiti per indennità mensile disoccupazione
*Mini-Aspi 2012: requisiti per nuova indennità disoccupazione

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