L’indennità di disoccupazione è concessa ai lavoratori che perdono il proprio posto di lavoro in modo indipendente dalla propria volontà.
Il Legislatore è, però, intervenuto anche per regolare casi particolari che, seppur presentano dimissioni di tipo volontarie, presentano dei vizi.
Così, in caso lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’Inps ha già, a suo tempo, ribadito il suo orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni di questo tipo così come indicate dalla giurisprudenza.
Secondo la giurisprudenza sono dimissioni per giusta causa quelle determinate dal mancato pagamento della retribuzione, dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative e dal cosiddetto mobbing, ovvero dal crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi.
Non solo, la giurisprudenza fa rientrare anche cause quali lo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda e dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Non solo, in occasione delle festività natalizie può essere concessa una particolare gratifica ai lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione per almeno una giornata nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 dicembre di ogni anno e l’importo spettante sarà pari a sei giornate dell’indennità che si sta percependo comprensiva di eventuali assegni al nucleo e sarà sommato alla normale indennità.
L’indennità di disoccupazione non può essere rinunciata dal lavoratore che ne abbia fatto domanda in quanto considerata una prestazione d’urgenza, cioè che interviene in un momento di bisogno. Pertanto un lavoratore che abbia già percepito l’importo della disoccupazione non può in nessun caso rinunciarvi.
Diversa la situazione di un lavoratore che non abbia provveduto materialmente all’incasso della somma, in questo caso potrà non riscuotere l’indennità facendone così prescrivere il diritto.
ciao mi chiamo roberto ..50 giorni fa mi sono licenziato con regolare dimmissione per motivi stipendio basso..volevo sapere se ho diritto alla dissocupazione ordinario visto che dopo 50 giorni del dimmissione ancora precepisco stipendio di ottobre e la liquidazione grazie in anticipo