L’Inps, con la circolare n. 22 del 13 febbraio 2012, chiarisce alcuni punti sull’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai lavoratori dello spettacolo. Per prima cosa l’Istituto previdenziale, con la circolare 5 agosto 2011 n. 105, ricorda che sono stati forniti chiarimenti e precisazioni in merito all’esclusione dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria del personale artistico, teatrale e cinematografico, disposta dall’art. 40, n. 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Infatti, l’Inps, alla luce in ordine alle modalità con cui si svolge, in determinati ambiti, l’attività lavorativa da parte di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, ha ritenuto di escludere dal novero del “personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui all’art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del 1935, le categorie di assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro (cod. 014), aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, definiti anche “assistenti alla regia” (cod. 042), consulenti assistenti musicali (cod. 085) e assistenti coreografi (cod. 091).
Non solo, L’Istituto previdenziale precisa che, nell’ambito della categoria professionale degli “attori”, i lavoratori definiti “generici, figuranti e comparse” non sono da ricomprendersi nell’ambito del “personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui all’art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del1935, in quanto le relative prestazioni non sono caratterizzate da preparazione professionale, culturale e artistica.
La circolare in oggetto riporta l’elenco, aggiornato sulla base delle revisioni sopra illustrate, riguardante il personale dipendente artistico teatrale e cinematografico per il quale è escluso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
Al riguardo si fa presente che in tale elenco sono state eliminate le figure professionali individuate dai codici 042 (aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi) e 085 (consulenti assistenti musicali). Relativamente alle figure professionali di cui ai codici 014 (maestri del coro), 021 (attori di prosa, mimi) e 091 (coreografi), le modifiche sono state indicate, rispettivamente, nelle note 1, 2 e 3 dell’elenco.
L’Inps, con riferimento ai periodi di contribuzione passati e non oggetto di successiva regolarizzazione, e con riferimento sia alle domande di indennità non ancora definite anche in ragione delle incertezze interpretative emerse, sia ai ricorsi tutt’ora giacenti non ancora decisi dal competente Comitato Provinciale, precisa che le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare tali domande e tali ricorsi secondo i criteri illustrati nella presente circolare.