L’attuale normativa, articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, prevede, in via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nei soli casi di fine lavoro, l’erogazione di una somma in un’unica soluzione pari al 10 percento del reddito percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, iscritti invia esclusiva alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Questi collaborati per ottenere il beneficio devono essere in grado di soddisfare, in via congiunta, alcune determinate condizioni.
In effetti, questa categoria di lavoratori devono operare in regime di monocommittenza e aver conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto1990, n. 233.
Non solo, è anche necessario accreditarsi presso la Gestione separata di cui all’articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335, per un numero di mensilità non inferiore a tre.
L’articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009 n.191, ha modificato la disposizione in questione, per gli anni 2010-2011, e nei soli casi di fine lavoro, elevando la somma percepita al 30 percento del reddito percepito l’anno precedente, parzialmente modificando i requisiti per l’accesso.
In particolare, il reddito massimo è stato portato a 20.000 euro e, con riguardo all’anno di riferimento, il collaboratore deve essere stato accreditato presso la Gestione separata dell’Inps per almeno un mese.
Secondo queste nuove disposizioni, il collaboratore deve risultare senza lavoro per almeno due mesi e nell’anno precedente deve poter vantare almeno tre mensilità accreditate presso la predetta Gestione separata.
Ad ogni modo rimangono fermi i requisiti originari per coloro che hanno maturato il diritto all’erogazione entro il 31 dicembre 2009.
Siccome si stanno sempre più diffondendosi rapporti di lavoro basati sulla pluricommittenza diverse regioni, quali il Friuli Venezia Giulia, riconoscono le prestazione di sostegno al reddito anche con questa particolare tipologia contrattuale.