L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare interna Prot. n. 2012/25122, intende offrire diversi chiarimenti allo scopo di spiegare le recenti novità legislative introdotte in materia. In particolare, l’articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito decreto), prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di euro.
La novità legislativa si applica con riferimento alle indennità e a i compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. La circolare intende mettere a punto il coordinamento della disposizione in esame con quelle riguardanti la tassazione ordinaria e separata, nonché sugli adempimenti dei sostituti di imposta.
Non solo, sempre per l’Agenzia la disposizione si applica alle “indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Il comma 1 dell’articolo 17 del TUIR individua le tipologie di redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, sono assoggettati al regime di tassazione separata. Detti redditi in base all’articolo 3 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote progressive per scaglioni di reddito.
L’Agenzia delle Entrare ribadisce che le indennità erogate (ad esempio il TFR) conservano la loro natura ancorché gli importi eccedenti il limite di euro 1.000.000 siano esclusi dalla tassazione separata e concorrano alla formazione del reddito complessivo.
In merito alla tassazione separata, nel procedimento di determinazione dell’aliquota da applicare al TFR, alle indennità equipollenti, nonché alle altre indennità e somme da assoggettare a tassazione separata il reddito di riferimento deve essere assunto al lordo dell’importo eccedente euro 1.000.000 da assoggettare a tassazione ordinaria. Al contrario, l’agenzia ci ripete che per la determinazione dell’imponibile di dette indennità, si tiene conto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall’articolo 19 del TUIR proporzionalmente riferibili alle quote delle indennità stesse da assoggettare a tassazione separata.