L’Inps, con il messaggio n. 6762 dello scorso 19 aprile 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’indennità una tantum riservata ai co.co.co..
Ricordiamo che, in base al testo del messaggio, l’Inps pone in evidenza che i diversi rapporti di collaborazione per i quali è prevista la prestazione una tantum.
Infatti, per gli effetti legislativi, la prestazione è limitata ai “collaboratori coordinati e continuativi” così come si prevede all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
Per questa ragione, i beneficiari sono i lavoratori che abbiano stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto come regolamentato dalla citata disposizione e sono quindi esclusi tutti i lavoratori che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell’ambito di applicazione del citato articolo 61, comma 1, così come i mini co.co.co e i lavoratori autonomi occasionali.
In questo modo, i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione rimangono esclusi tutti coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto (ad esempio, gli assegnisti di ricerca o i partecipanti a dottorati di ricercacon borsa di studio) ovvero i soggetti che svolgano un mero rapporto di collaborazione coordinata econtinuativa, ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003.
Ecco perché è necessario verificare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro: non è possibile, ad esempio, qualificare un dottorato di ricerca come rapporto di lavoro a progetto.
Non solo, occorre anche considerare l’iscrizione esclusiva alla gestione separata. Infatti, la prestazione una tantum è prevista solo per i soggetti non assicurati presso altre casse previdenziali (con esclusione dei soggetti che siano già titolari di pensione ovvero provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria).
Così come ricorda l’Inps, i lavoratori co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla gestione separata si applica per il corrente anno l’aliquota 27,72%, mentre per gli anni 2010 e 2011 la percentuale è pari a 26,72%. Queste aliquote risultano comprensive della percentuale dello 0,72 per finanziare l’indennità di maternità, l’assegno per il nucleo familiare, l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.
Infine, ai co.co.pro. che risultino iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o che siano pensionati si applica invece l’aliquota del 17% e ad essi è preclusa la prestazione in parola.
► Riaperti i termini per l’indennità “una tantum”
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