L’INPS con una circolare riassuntiva degli aspetti contributivi per 2011 (circolare n. 40 del 22 febbraio 2011) si è pronunciato anche sull’indennità risarcitoria omnicomprensiva, stabilita dal giudice in sede di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto “collegato lavoro”) ha introdotto modifiche anche su talune disposizioni inerenti i contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, la previsione contenuta nella seconda parte dell’articolo 32, con la ridefinisce i criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno, nei casi in cui il giudice stabilisca la conversione a tempo indeterminato di contratti a termine costituti in violazione dei requisiti formali o sostanziali stabiliti dalla legge (Dlgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni).
La Legge 183 del 2010, entrata in vigore il 24 novembre 2010, prevede che il giudice possa condannare il datore di lavoro a risarcire il lavoratore con “un’indennità risarcitoria omnicomprensiva” compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, dimezzata nel caso in cui i contratti collettivi prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.
Con riferimento agli aspetti di natura contributiva, l’INPS ritiene che l’indennità in risarcitoria omnicomprensiva è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
Pertanto tale indennità non è soggetta a contributi.
L’iNPS, nel motivare questa decisione, tiene conto della interpretazione letterale della norma che parla di natura “risarcitoria” e non “retributiva” della indennità, della “ratio legis” e della natura delle somme.
Per maggiori informazioni si rinvia all’INPS.