Il lavoratore che non fruisce delle ferie ha diritto all’indennità sostitutiva, anche se il datore di lavoro non è responsabile delle ferie non godute.
L’indennità sostitutiva per ferie non godute può avere una duplice finalità, risarcitoria e retributiva. Come erogazione retributiva è il compenso per il mancato riposo settimanale e, quale erogazione risarcitoria, va a compensare il danno subito per le ferie non godute, cui ha diritto anche in base all’articolo 36 della Costituzione.
Peraltro, la Corte di Cassazione, con la sentenza 11462/luglio/2012, ha stabilito che, in base al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, sancito dal citato art. articolo 36 della Costituzione, il lavoratore che non fruisce delle ferie, anche senza responsabilità del datore di lavoro, ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute.
IL CASO
Il direttore amministrativo di un istituto scolastico, alla fine del rapporto di lavoro, presenta la domanda di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute a causa delle lunghe assenze per malattia durate fino alla risoluzione del rapporto.
La Corte d’appello, cui si rivolge il richiedente, rifiuta il ricorso del lavoratore in quanto i contratti collettivi escludono il lavoratore dal diritto al risarcimento economico per le ferie non godute alla fine del rapporto del lavoro, tranne nel caso in cui il lavoratore abbia disatteso l’offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.
COSA DICE LA CASSAZIONE
La Cassazione, facendo presente che, nel diritto italiano, le ferie godono di una rigorosa tutela costituzionale, stabilisce che proprio il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie gli attribuisce natura risarcitoria oltre che retributiva per la stretta correlazione al rapporto di lavoro.
Di conseguenza, sono illegittime le disposizioni dei contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all’equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l’ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione per far valere il diritto, la Cassazione sostiene che il termine di prescrizione per chiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a cui si aggiunge anche l’indennità sostitutiva dei riposi settimanali non goduti, è quello ordinario decennale, perché il diritto rivendicato, essendo direttamente correlato a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ha natura squisitamente risarcitoria, precisando che la decorrenza del termine prescrizionale inizia in costanza di rapporto.
Invece, l’articolo 10 del decreto legislativo 66/2003 stabilisce che il diritto del lavoratore di richiedere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute non sorge in costanza di rapporto, anche con riferimento alle ferie non godute degli anni passati, ma può essere rivendicato unicamente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.
APPROFONDIMENTI
*Ferie non godute e contribuzione lavorativa
*La cassazione e le ferie non godute del personale scolastico
*Le ferie non godute per il personale della scuola