Il diritto all’indennità una tantum per perdita di lavoro e disoccupazione è riservato solo ai collaboratori a progetto.
Sono esclusi dal diritto all’indennità una tantum a sostegno del reddito i lavoratori a progetto delle Pubbliche Amministrazioni, tutti coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto: ad esempio, gli assegnisti di ricerca, i partecipanti a dottorati di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgano una specie di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, redolato dall’articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003 e non del comma 1.
La norma limita l’erogazione dell’indennità una tantum, corrisposta in una unica soluzione, solo ai collaboratori a progetto che hanno perduto il lavoro per fine contratto, per fine realizzazione del progetto e che abbiano operato in regime di committenza, cioè con un solo committente o anche per diversi committenti, ma non in periodi che si sovrappongono, come abbiamo specificato in precedenza.
La norma è mirata a tutelare i lavoratori iscritti alla Gestione separata, in quanto questi soggetti, pur essendo parasubordinati, hanno un’occupazione più o meno per due anni e per fine lavoro perdono la loro qualifica di lavoratori a progetto. Pertanto, come i lavoratori subordinati che perdono il posto di lavoro, hanno diritto anch’essi diritto all’indennità una tantum di disoccupazione.
È per questo principio che, per l’erogazione dell’indennità una tantum, è richiesta, fra gli altri requisiti, l’iscrizione esclusiva alla Gestione separata. Ricordiamo che la prestazione assistenziale di sostegno al reddito molto spesso è nella misura massima di 4.000 euro ovvero il 30% del reddito precedente, in quanto riferita a periodi di lavoro su due anni.
Pertanto, bisogna essere lavoratori a progetto in via esclusiva e per un periodo relativamente lungo, precisamente quello necessario per i requisiti contributivi. Ricordiamo che tra i requisiti richiesti ci sono anche i tre di contributi accreditati l’anno precedente e un mese nell’anno di riferimento.
PROMEMORIA
Ci sembra opportuno ricordare che la Gestione separata dell’Inps è la gestione speciale per i lavoratori coordinati e continuativi a progetto, i professionisti senza cassa, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro: in genere, lavoratori parasubordinati.
Con l’iscrizione esclusiva alla Gestione separata, l’Inps intende precisare che la prestazione una tantum a favore dei co.co.pro. è limitata ai soggetti collaboratori a progetto assicurati esclusivamente presso la Gestione separata e non iscritti ad altre casse previdenziali. Ne sono esclusi, quindi, coloro che sono iscritti ad altre casse professionali e tutti i soggetti che siano già titolari di pensione oppure hanno una diversa forma pensionistica obbligatoria.