L’Inps, attraverso il messaggio n. 20803/2012, intende offrire chiarimenti e istruzioni operative per i collaboratori coordinati e continuativi in merito all’indennità una tantum in seguito ad una situazione di disoccupazione.
Infatti, ricordiamo che con la riforma del lavoro, ovvero dai commi 51 al 56 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, il nostro Governo Monti ha riconosciuto, con decorrenza dal prossimo primo gennaio 2013, una indennità di disoccupazione corrisposta in modo una tantum ai ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino in via congiunta una serie di requisiti.
In base al messaggio INPS, il nostro Istituto prevede, così come prevede espressamente la normativa, restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012, per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
Infatti, la disposizione deve intendersi riferita agli eventi “fine lavoro”, verificatisi entro e non oltre il 31 dicembre 2012, in tale ipotesi, decorsi due mesi dalla cessazione dell’ultimo contratto, il collaboratore potrà presentare la domanda, tramite l’apposito modulo, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente previdenziale.
Il collaboratore che intende usufruire dell’una tantum deve aver svolto l’attività per un unico committente, con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro, per il quale si è verificato l’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle denunce Uniemens, ovvero la cosiddetta monocommittenza.
Non solo, il collaboratore deve essere anche iscritto in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps, di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, aver percepito nell’anno 2011 un reddito lordo compreso tra 5.000 e 20.000 euro, avere almeno una mensilità di accredito contributivo nell’anno di riferimento e di tre mensilità di accredito contributivo nell’anno precedente ed essere senza contratto di lavoro da almeno due mesi, condizione che deve, comunque persistere al momento della presentazione della domanda.
L’Istituto precisa che l’indennità viene erogata solo nel caso in cui si verifichi l’evento “fine lavoro”, come rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie, che il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare, per via telematica al Centro per l’impiego, entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.