L’Inps, con il messaggio del 8 gennaio 2012 n. 441, ricorda che con l’introduzione del verbale unico e le novità del collegato lavoro, con la prevista estensione a tutto il personale ispettivo dei poteri di diffida, hanno reso necessario affrontare le problematiche connesse alle possibili ricadute dei nuovi adempimenti sul modello organizzativo dell’area controllo flussi.
Con la determinazione n. 282 del 25 luglio 2011 l’Inps ha avviato un progetto, denominato analisi ed omogeneizzazione delle procedure di vigilanza in ambito regionale, avente la specifica finalità di elaborare alcune linee guida che, rendendo omogenee le modalità di gestione dei verbali ispettivi in ambito regionale, consentissero di superare eventuali criticità rilevate a livello locale.
Con il presente messaggio n. 441 si impartiscono direttive inerenti la gestione dei verbali ispettivi dal momento della definizione dell’ispezione fino al momento dell’eventuale trasmissione del rapporto ex art. 17 della legge 689/81 alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio.
L’Inps ricorda che il verbale contesta illeciti amministrativi ex L. 689/81 diffidabili e, nella sostanza, l’ispettore assegna al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido il termine di 30 giorni per la regolarizzazione (intendendosi per tale sia il versamento dei contributi, che l’assolvimento degli adempimenti formali oggetto di diffida).
In caso di adempimento entro questo termine, il trasgressore è ammesso al pagamento di una sanzione pari al minimo edittale con pagamento consentito entro il 15°giorno dalla scadenza di cui al precedente punto (e cioè entro il 45°giorno dalla notifica del verbale). Si ricorda, infine, che nel caso di mancato adempimento alla diffida nei termini assegnati, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione ridotta ex art. 16 L. 689/81 entro il termine di 60 giorni (importo pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo).
In caso di adempimento spontaneo del datore di lavoro nel corso dell’ispezione, l’ispettore sul verbale unico, oltre ad evidenziarne la circostanza nell’apposita «Sezione I/B c.d. Diffida ora per allora», ammette il trasgressore al pagamento della sanzione minima entro il termine di giorni 15 dalla data di notifica del verbale di accertamento.
In mancanza di adempimento entro il termine dei 15 giorni, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, ex art 16 della L. 689/81, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento giusta preventiva previsione evidenziata in verbale.