Il datore di lavoro deve pagare sempre, e in qualsiasi caso, nell’ipotesi di infortunio del proprio dipendente. Un obbligo e un onere che ricade anche nelle ipotesi in cui l’infortunio sorga a causa di un comportamento vietato del dipendente, che ponga ad esempio in essere una transazione vietata dal piano di sicurezza dell’azienda nella quale è inserita la risorsa umana.
Ancora in termini più concreti, il datore di lavoro non potrà limitarsi a esporre cartelli con divieti per poter evitare la pena: a sancirlo, una pronuncia della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 3893 del 31 gennaio 2012 ha di fatto confermato anche in terzo grado la responsabilità di due imprenditori siciliani nei confronti di infortuni accaduti ai lavoratori sul proprio cantiere.
L’incidente era avvenuto a causa della disattenzione di un operaio, che ignorando alcune disposizioni del piano di sicurezza, e scivolando su un terreno impervio, è caduto su un nastro subendo l’amputazione del braccio. Il tribunale di primo grado e la Corte d’Appello avevano pronunciato una condanna per lesioni colpose gravi ai danni degli imprenditori, respingendo quindi i motivi presentati dalla difesa, che aveva sostenuto una deresponsabilizzazione dei due manager poiché il comportamento del dipendente era avvenuto in espressa violazione del piano di sicurezza.
La Cassazione ha invece sostenuto che “anche nel caso in cui il lavoratore sia esperto e ponga in essere un’azione avventata, forse fidandosi della sua esperienza, si configura la responsabilità del garante”. Inoltre, nella fattispecie in esame della Suprema Corte, “anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui la vittima provvedeva alla pulizia del frantoio in movimento utilizzando una pala di legno, si ritiene che l’infortunio determinato da errore del lavoratore che abbia prestato il consenso a operare in condizioni di pericolo non escluda la responsabilità del garante”.