Non è possibile procedere al riconoscimento di infortunio sul lavoro se il percorso utilizzato dal lavoratore si discosta da quello normalmente utilizzato: ecco quanto afferma l’Inail .
Infatti, nella fattispecie, la decisione del lavoratore di usufruire del permesso richiesto e concesso dall’azienda per recarsi presso la propria abitazione, anziché per andare subito nella sede di lavoro dopo la visita medica presso l’Azienda sanitaria Localel, pone in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento che esclude la possibilità di ottenere l’indennizzo per infortunio in itinere (Corte di Cassazione – Sentenza 22 febbraio 2012, n. 2642).
La Corte di Cassazione a cui il lavoratore si era rivolto nel terzo grado di giudizio, ha rigettato il suo ricorso sottolineando che la scelta del lavoratore di dirigersi verso la propria abitazione, percorrendo strade del tutto diverse da quelle che dall’ASL, l’avrebbero riportato in azienda, è la conseguenza di un scelta, quella di fruire di ore di permesso/ferie da lui chieste, che interrompe il nesso causale fra il suo viaggio e l’occasione di lavoro.
La Corte Suprema ha precisato che, allorquando l’utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l’attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l’attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel “quid pluris” richiesto per la indennizzabilità dell’infortunio in itinere.
Nel caso di specie si è verificato un fatto estraneo e non attinente alla attività lavorativa, (la decisione del lavoratore di usufruire del permesso per recarsi presso la propria abitazione, anziché andare subito nella sede di lavoro dopo la visita), ponendosi in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento che esclude la possibilità di ottenere l’indennizzo per l’”infortunio in itinere”.