La corte di Cassazione nella sentenza dell’11 giugno 2010, sezione IV penale, ha ammesso un principio importante: è lecita la costituzione in parte civile dei sindacati anche se il lavoratore infortunato non era iscritta ad alcun sindacato.
Grazie a questo intervento ora è possibile tutelare tutti i lavoratori anche quelli che, per diversi motivi, non possono iscriversi ad una organizzazione sindacale.
La Corte di Cassazione ha affermato che non vi è differenza tra processi civili e penali e, nella fattispecie in oggetto, deve essere garantita la tutela dei lavoratori in caso di infortunio sul lavoro ribadendo che è possibile la costituzione della parte civile.
Quello delle morti bianche è un problema di rilevanza nazionale che deve essere affrontato con ogni mezzo al fine di garantire la sicurezza personale dei lavoratori che deve tenere conto del quadro do riferimento mutato nel corso degli anni.
In effetti, per la Corte di Cassazione le recenti novità introdotte dalle nuove esigenze di ordine sociale e civile porta a ritenere
ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l’inosservanza di tale normativa nell’ambito dell’ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all’azione dagli stessi svolta
Con molta probabilità una delle sentenze che hanno portato ad aperture più ampie è stata la n. 59 del 1 giugno 1989 della VI sezione penale della Corte di Cassazione laddove vi si afferma che
Gli enti e le associazioni sono legittimati all’azione risarcitoria, anche in sede penale, mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l’interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l’interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore ed assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell’ente. Quanto sopra, sia a causa dell’immedesimazione fra l’ente stesso e l’interesse perseguito, sia a causa dell’incorporazione dei soci nel sodalizio medesimo