L’agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. n. 31/E del 6 luglio 2011, intende offrire chiarimenti sull’applicazione dell’art.83-bis, comma 14, del decreto n.112/08. Il Decreto stabilisce la sospensione dei benefici fiscali, finanziari e previdenziali nel caso di infrazioni da parte del committente, azienda di autotrasporto conto terzi, a norme per la tutela della sicurezza stradale o a tutela della salute degli autotrasportatori.
La circolare è abbastanza complessa e articolata perché intende fornire tutte le delucidazioni in merito per una corretta interpretazione del dispositivo legislativo.
La circolare intende fare anche chiarezza sulle autorità competenti in materia di applicazione delle sanzioni; in effetti, con il decreto del 16 settembre 2009, emanato ai sensi del comma 15 dell’articolo 83-bis dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia e dello sviluppo economico, all’articolo 1, comma 1, ha individuato quali autorità competenti all’applicazione delle sanzioni previste dalla disposizione in esame:
- l’Agenzia delle entrate, “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari e fiscali”;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi”;
- il Ministero dello sviluppo economico “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari”.
La disposizione normativa ha introdotto una sanzione che, come precisato dal
richiamato decreto del 16 settembre 2009, consegue “alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9 della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201”.
La circolare, nell’intento di offrire una visione organica di tutte le norme ad esse correlate, ha anche chiarito il complesso procedimento sanzionatorio comprensivo del procedimento in capo all’Agenzia delle entrate in qualità di autorità competente all’applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali e fino ad arrivare alla procedura di applicazione della sanzione.
In sostanza, la circolare dell’Agenzia delle Entrate può rappresentare un’ottima possibilità per comprendere il complesso sistema della norme che regolano il settore.