L’Inpdap, con la nota operativa n. 15 del 29 marzo 2011, per il calcolo dei trattamenti di quiescenza nelle relative tabelle riepilogative. informa che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT per l’anno 2010, è pari al 1,6% e per questa ragione l’Istituto previdenziale intende precisare le nuove fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento aggiornate.
Per le fasce di retribuzione e aliquote di rendimento, l’Inpdap precisa che il tetto pensionabile, oltre il quale si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di rendimento, è stato aggiornato, per l’anno 2011, ad € 43.042,00 e, di conseguenza per gli effetti prodotti dall’articolo 12, comma 1, del decreto 503/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state individuate le nuove fasce retributive per pensioni decorrenti il 1° gennaio 2011.Per le retribuzioni fino a 43.042,00 euro l’aliquota pensionistica applicabile è del 2%, mentre con una retribuzione superiore a 81.779,80 euro la relativa percentuale è del 0,9% (un abbattimento del 55%).
Ovvero, riassumendo in questo modo:
- Da euro 43.042,00 e fino a 57.245,86, l’aliquota pensionistica è pari a 1,6% (abbattimento del 20 %)
- Da euro 57.245,86 e fino a 71.449,72, l’aliquota pensionistica è pari a 1,35% (abbattimento del 32,5 %).
- Da euro 71.449,72 e fino a 81.779,80, l’aliquota pensionistica è pari a 1,1% (abbattimento del 45 %).
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,6 per cento, è pari, per l’anno 2011, ad Euro 93.621,38.
Per comodità si mostra il massimale per anno di riferimento:
anno importo euro
1996 68.172,31
1997 70.881,03
1998 72.035,41
1999 73.332,23
2000 74.505,62
2001 76.442,85
2002 78.506,61
2003 80.390,77
2004 82.400,54
2005 84.048,55
2006 85.477,37
2007 87.196,91
2008 88.669,08
2009 91.506,49
2010 92.147,03
2011 93.621,38
Si ricorda che rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi.