L’Inpdap ed il Fondo pensione complementare Fopadiva hanno stipulato un’apposita convenzione per la fornitura, da parte dell’Istituto al Fondo, di alcuni servizi inerenti alla gestione delle posizioni e delle attività relative ai dipendenti pubblici aderenti al Fondo stesso e riguardati dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche, in tema di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.
Si ricorda che il Fondo, autorizzato all’esercizio dalla Covip il 9 luglio 2003, è destinato ai lavoratori dipendenti residenti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta. Al Fondo, pertanto, possono aderire i lavoratori del pubblico impiego dipendenti dalle amministrazioni locali nonché il personale scolastico operante nella Regione Valle D’Aosta in materia di previdenza complementare che vedono coinvolto l’Istituto.
Gli adempimenti e gli obblighi della convenzione impegnano l’Inpdap nel suo complesso, anche se una parte di tali obblighi, dal cui corretto assolvimento dipende la qualità del servizio erogato, riguarda soprattutto la sede provinciale di Aosta. Anche le sedi provinciali delle altre regioni sono tenute a garantire una parte dei servizi indicati in convenzione, con particolare riferimento a quelli informativi.
Gran parte delle attività in cui si articolano gli adempimenti delle sedi provinciali ha già costituito
oggetto di apposite circolari e note operative. Di seguito si richiamano quelle di più stretta attinenza ai servizi a favore del fondo e dei suoi iscritti:
- Informativa del 5 agosto 2003, n. 12
- Circolare del 27 ottobre 2004, n. 59
- Nota operativa del 25 maggio 2005, n. 11
- Nota operativa del 25 luglio 2005, n. 16
- Nota operativa del 26 settembre 2005, n. 20
- Nota operativa del 22 marzo 2006, n. 4
- Nota operativa del 4 maggio 2006, n. 8
- Nota operativa del 26 novembre 2008, n. 33
- Nota operativa del 28 luglio 2009, n. 42
- Nota operativa del 21 aprile 2010, n. 14
- Circolare dell’8 ottobre 2010, n. 17
- Nota operativa del 14 gennaio 2011, n.1
- Nota operativa del 30 marzo 2011, n.16
- Circolare del 15 settembre 2011, n. 14
La direzione centrale previdenza e le altre direzioni centrali coinvolte devono curare le diverse attività oggetto della convenzione, ovvero dall’acquisizione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi dell’aderente fino alla valorizzazione e rappresentazione delle posizioni figurative.