L’ultima manovra economica, ovvero la legge n. 122 del 2010, ha stabilito importanti modifiche a proposito dell’indennità di fine servizio equiparandola a quella del trattamento fine rapporto di lavoro presente nelle aziende private, TFR.
A differenza del privato, nel pubblico impiego è l’Inpdap che corrisponde l’indennità di fine servizio a conclusione del rapporto di lavoro.
La materia è in continua evoluzione; infatti, nel tempo si sono inseriti diversi istituti: dall’indennità di premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale all’indennità di buonuscita per i dipendenti dello stato e del trattamento di fine rapporto (TFR) per le categorie contrattualizzate iscritte all’Inpdap dopo il 31 dicembre 2000.
Il recente correttivo alla manovra finanziaria ha modificato il calcolo e il pagamento delle indennità coinvolgendo tutti coloro che al 31 dicembre 2010 maturano il diritto all’indennità di fine servizio.
Il calcolo viene fatto su due quote.
La prima si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 secondo le vecchie disposizioni , ossia per la buonuscita tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo stipendio annuo e della tredicesima mensilità per quanti sono gli anni utili, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi così stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973. Per l’indennità di premio di servizio si considera un quindicesimo dell’80% dello stipendio degli ultimi dodici mesi di servizio, per quanti sono gli anni utili, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, legge 152 del 2 aprile 1968.
Per la seconda quota ci si riferisce all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 ed è determinata dall’accantonamento, così come il TFR del settore privato, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio. Le frazioni dell’ultimo anno di servizio sono proporzionalmente ridotte in base alla retribuzione utile mensile, considerando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione all’Inpdap, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.
Grazie, ottimo articolo e complimenti per il sito!