L’Inpdap ha emesso la sua nuova nota operativa, la n. 30 dello scorso 12 agosto 2011, dove ha posto in evidenza alcune importanti novità. In effetti, l’ente previdenziale della pubblica amministrazione ha evidenziato che la legge n. 148/2011 (articolo 2, comma 1) ha reintrodotto, dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014, il contributo di perequazione previsto dall’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Ricordiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modificazioni, il decreto leggge dello scorso 13 agosto 2011, n. 138. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 settembre 2011).
La legge di conversione (art. 2, comma 1) ha reintrodotto dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014 il contributo di perequazione previsto dall’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, già illustrato nella nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011 che era stato in precedenza soppresso dal D.L. 138/2011 (art. 2, commi 1 e 2).
La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro.
L’Istituto riattiverà il prelievo, non effettuato sulla rata di settembre in conseguenza della temporanea abrogazione del contributo disposta dall’art. 2, commi 1 e 2 del D.L. 138/2011, a partire dalla rata di ottobre, sulla quale sarà effettuato anche il conguaglio relativo al mese di settembre 2011, comunicando agli interessati l’avvenuta trattenuta ed il relativo importo mediante invio di uno specifico cedolino con l’evidenziazione della voce relativa.
In analogia a come ha operato l’Istituto per l’applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e per l’applicazione dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’importo del contributo diminuisce l’imponibile da assoggettare all’ IRPEF.