L’Inpdap ha predisposto un nuovo regolamento, determinazione presidenziale 262 del 2010, che prevede importanti innovazioni in materia di omissioni e/o evasioni contributive con sanzioni civili ridotte fino alla misura degli interessi legali.
Il nuovo regolamento pone in essere una nuova disciplina sulle sanzioni a carico dei datori di lavoro non in regola con le dichiarazioni e versamenti contributivi; in effetti, con il nuovo criterio adottato, è possibile, in alcuni casi, sanare la propria posizioni versando delle sanzioni inferiori rispetto alle misure attuali.
Secondo il nuovo disposto, l’Inpdap precisa che possono esistere due casi limite. Nel primo caso, misura minima, la riduzione può arrivare fino all’interesse legale in vigore alla data di presentazione della domanda degli interessati, mentre, al contrario per il secondo caso, la misura massima è pari a quella dell’interesse legale vigente alla data di presentazione dell’istanza con una maggiorazione del 50%.
In alcune recenti comunicazioni l’Istituto ha precisato che le sanzioni civili possono essere ridotte essenzialmente in due casi.
Nel primo caso, mancato o ridotto pagamento entro il termine stabilito dalla legge, quando l’ammontare del contributo è rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie e, nel secondo caso, quando esiste evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, solo però se la denuncia della situazione debitoria sia stata effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte Inpdap e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, sempreché il versamento dei contributi sia stato effettuato nei successivi trenta giorni dalla denuncia stessa.
Non solo, l’istituto previdenziale ha fatto presente che, nel caso di aziende private con personale iscritto all’Inpdap sottoposte a procedure concorsuali e fermo restando l’integrale versamento dei contributi, le sanzioni civili possono essere ridotte, senza alcuna distinzione tra le diverse procedure concorsuali, alla misura del tasso ufficiale di riferimento nel caso di mancato o tardivo versamento.