L’Inpdap, l’ente previdenziale del settore pubblico, ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in merito ai riposi giornalieri usufruibili dal padre ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 151/2001. In effetti, l’ente pubblico, con la nota operativa n. 23 dello scorso 13 ottobre 2011, informa la propria utenza di essersi adeguato alla sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato che ha dedotto, in via estensiva, che per quanto attiene ai riposi giornalieri previsti dall’articolo 39 del D.L.vo n. 151/2001, questi possono essere fruiti anche dai lavoratori padri (art. 40) anche nel caso di madre casalinga.
Il Consiglio di Stato ha osservato che
Premesso che il padre, che non sia affidatario esclusivo, può beneficiare dei congedi solo se la madre sia lavoratrice, e non intenda avvalersi dei congedi spettatigli o non sia lavoratrice dipendente, correttamente il TAR ha ritenuto che l’espressione l’ultima fattispecie possa dirsi comprensiva della “lavoratrice” casalinga.
Posto, infatti, che la nozione di lavoratore assume diversi significati nell’ordinamento, ed in particolare nelle materie privatistiche ed in quelle pubblicistiche, è a quest’ultimo che occorre fare riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall’art. 31 della Costituzione.
In effetti, considerando che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice (a questo proposito può essere utile e interessante riferirsi alla sentenza della Corte di Cassazione n. 20324/05 che ha posto il problema della risarcibilità del danno da perdita della relativa capacità di lavoro), non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.
A questo proposito la nota dell’Inpdap ha osservato che, in presenza di determinate condizioni opportunamente documentate – quando la madre casalinga è impossibilitata a prendersi cura del neonato perché impegnata in altre attività quali la necessità di accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi – il padre dipendente ha la possibilità di beneficiare di riposi giornalieri nel limite di due ore o di un’ora al giorno in relazione dell’orario giornaliero di lavoro.