L’INPGI con la circolare del 16 settembre 2010 n. 7 ha fornito diversi dettagli sulle modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo (legge n. 247/2007, sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello).
La norma ha disposto l’abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’articolo 2 del decreto del 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135 (cosiddetta decontribuzione).
La gestione del beneficio contributivo è affidata all’INPS anche con riferimento ai lavoratori assicurati presso l’INPGI.
Si ricorda che la misura del beneficio trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.
In riferimento al decreto del 7 maggio del 2008, ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.
Per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del suddetto decreto, se non depositati, entro trenta giorni da quest’ultima data.
I contratti devono prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri idonei a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Stando a diverse indicazioni risulta sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei precedenti parametri.
Secondo la norma in esame, il beneficio contributivo è pari all’aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e all’intera aliquota posta a carico del lavoratore (per i giornalisti 8,69% – l’eventuale contributo aggiuntivo dell’1% non costituisce oggetto di sgravio).
Si ricorda che, per il calcolo dello sgravio contributivo, deve essere presa in considerazione l’aliquota INPGI in vigore nel mese di corresponsione del premio e che lo stesso non può eccedere l’importo autorizzato dall’INPS, che costituisce la misura massima dell’agevolazione possibile.