L’Inps, attraverso la circolare n. 34 del 10 febbraio 2011, ha stabilito i nuovi importi contributivi per artigiani e commercianti e come precisato i relativi versamenti dovranno essere effettuati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012, per quanto riguarda le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010 e primo e secondo acconto 2011, dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sulle persone fisiche.
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Il maggiore istituto previdenziale italiano ha fatto sapere che per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013.
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps, per il corrente anno 2011, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall’art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2011, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
L’Inps ricorda le precedenti circolari al fine di chiarire tutti gli eventuali dubbi a riguardo, circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.